
Sembra esserci una lieta conclusione per una vicenda riguardante l’Inps e una donna di origine straniera che si è vista esclusa dalla platea di beneficiari dell’Assegno Unico Universale. A seguito della Circolare 23/2022, i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione non potevano ricevere l’AUU. La donna ha presentato ricorso insieme a Asgi e al patronato Inca CGIL. Il Tribunale di Trento, con una sentenza del 13 settembre 2023, ordina la modifica da parte di Inps della Circolare, riallargando la platea di beneficiari e il risarcimento nei confronti della donna a cui spetta la somma maturata rispetto ai mesi in cui non ha ricevuto il contributo.
A giugno del 2021 una donna di origine straniera perde il lavoro diventando titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nell’inverno dell’anno 2022 fa richiesta, dunque, per l’Assegno Unico Universale, il contributo dell’Inps rivolto a famiglie con figli a carico, categoria in cui rientrava anche la donna rispettando tutti i requisiti richiesti. Tuttavia, a seguito della Circolare 23/2022, nell’ottobre del 2022 l’Inps interrompe l’erogazione del contributo poiché «il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è titolo idoneo alla percezione della prestazione pertanto la domanda verrà posta in decadenza», e con una lettera datata il 20 Febbraio 2023 L’Inps richiede la restituzione della somma fino a quel momento percepita di 2.450 euro.
L’avvocato Alberto Guariso presenta ricorso, chiedendo di verificare effettivamente l’incompatibilità del tipo di permesso con l’Assegno Unico Universale e procedere in caso di illegittimità dell’intervento di Inps con il risarcimento. In seguito interviene anche Asgi, la quale richiede all’Inps una pronuncia che garantisca ad altri cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno in attesa di occupazione la possibilità di accedere alla domanda di AUU, specificando la sussistenza da una parte di una discriminazione diretta individuale nei confronti della donna, dall’altra di una discriminazione diretta collettiva nei confronti di tutti i titolari di permesso per attesa occupazione che avrebbero potuto aver accesso all’assegno unico.
Con la sentenza del Tribunale di Trento, non solo si amplia la platea di beneficiari dell’Assegno Unico Universale, ma soprattutto si è ancora una volta riusciti a rispondere a un provvedimento discriminatorio per una grande categoria di persone che si vede esclusa da una misura di sostegno economico a causa della provenienza e della condizione socioeconomica. Infatti, il tribunale stabilisce nella sentenza la presenza di una forma di discriminazione individuale nei confronti della ricorrente, ma anche una forma di discriminazione collettiva nei confronti di tutti i cittadini originari di Stati non appartenenti all’Unione Europea “che, essendo in possesso del citato permesso di soggiorno in attesa di occupazione, non hanno presentato domanda di corresponsione dell’AUU perché dissuasi dall’orientamento interpretativo espresso dall’Istituto”.
Questo episodio è un esempio delle tante forme di razzismo istituzionale che purtroppo sono presenti in Italia; già in passato aveva colpito altre categorie di residenti in Italia di origine straniera e che prontamente, di nuovo grazie ad ASGI e alle organizzazioni sindacali, sono state inserite tra le beneficiarie di assegno unico.
L’Inps dovrà non solo modificare la circolare, ma anche darne pubblicità con un avviso in Homepage che deve rimanere visibile per sessanta giorni, dando possibilità a chi era titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione di avere il tempo di ricevere l’informazione e procedere alla richiesta del contributo.
Per approfondire e per scaricare il testo della sentenza.