
La crisi al confine tra Bielorussia e Polonia sta comportando una lesione gravissima nella cultura giuridica e nella società europea. La vita delle persone non può essere strumento di gestione della politica estera da parte dell’Europa e dei governi nazionali.
ASGI ritiene necessario ribadire alcuni pilastri giuridici:
- il principio di non respingimento non solo non consente l’espulsione verso un Paese che non rispetta i diritti umani e fondamentali delle persone, come sarebbe certamente nel caso della Bielorussia, ma al contrario impone alle istituzioni di attivarsi affinché chi si trova in una situazione di pericolo possa fare ingresso in un Paese sicuro.
- il principio di non respingimento, così come il divieto di torture e trattamenti inumani e degradanti, è inderogabile per gli Stati membri del Consiglio d’Europa ai sensi dell’art. 15 CEDU, sicché a nulla serve lo stato di emergenza dichiarato dalla Polonia nelle aree interessate dalla crisi (se non a occultare le operazioni in atto), poiché nessuna sospensione dei citati diritti inderogabili e dei relativi obblighi è possibile.
- chiunque ha diritto di presentare una domanda di protezione internazionale o di asilo politico in base alla Direttiva 32/2013/Ue anche alle frontiere.
- eventuali rimpatri verso uno Stato di provenienza non possono che conseguire a una procedura che comunque tuteli i diritti fondamentali delle persone e solo una volta che sia stato accertato che le persone da rimpatriare non corrono rischi per la sicurezza propria e dei propri diritti fondamentali.