• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to footer
  • Chi siamo
  • Cosa puoi fare
  • Contattaci
  • Archivio
  • La nostra rete
  • Rassegna stampa
  • Media gallery
  • English
  • Nav Widget Area

    • Facebook
    • Instagram
    • Twitter
Cronache di ordinario razzismo

Cronache di ordinario razzismo

Cronachediordinariorazzismo.org è un sito di informazione, approfondimento e comunicazione specificamente dedicato al fenomeno del razzismo curato da Lunaria in collaborazione con persone, associazioni e movimenti che si battono per le pari opportunità e la garanzia dei diritti di cittadinanza per tutti.

  • News
  • Database razzismo
  • Pubblicazioni
  • Libri bianchi
  • Legal points
  • In rete
  • Appuntamenti
  • Progetti

Verso un nuovo Organismo per la parità

8 Giugno 2026

Entra in vigore il 7 giugno 2026 il decreto legislativo n. 91 con cui l’Italia si dota di un Organismo per la parità che inizierà ad operare a decorrere dall’1 gennaio 2027. 

Il decreto recepisce nel nostro ordinamento i testi di due direttive europee, la Direttiva 2024/1499 e la Direttiva 2024/1500, che fissano requisiti minimi vincolanti per il funzionamento degli organismi per la promozione della parità di trattamento con l’obiettivo di armonizzare il quadro giuridico degli stati membri prevedendo la creazione di organismi nazionali per la parità (laddove non presenti) e rafforzandone l’indipendenza, l’autonomia, le funzioni e i poteri.  

Sulla mancanza nel nostro paese di un organismo di parità pienamente indipendente si sono soffermate in passato le raccomandazioni di diverse agenzie internazionali. Ultima l’ECRI nel 2024, nel suo Rapporto sull’Italia. (Sesto ciclo di monitoraggio). Già al momento dell’istituzione di UNAR (Ufficio contro le discriminazioni “razziali”), prevista dal dl.gs 215/2003, diverse associazioni antirazziste contestarono la scelta del Governo di allora (il Berlusconi II) di incardinare l’ufficio presso la Presidenza del Consiglio: risultava infatti evidente l’impossibilità di garantire la libera operatività di Unar soprattutto nella assistenza delle vittime di discriminazioni istituzionali. 

Il Decreto legislativo n. 91/2026 colma questa lacuna, ma lo fa in modo non esattamente conforme allo spirito delle due direttive.

L’art. 2 del decreto istituisce sì l’Organismo per la parità, dichiarandone l’indipendenza e l’autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, ma lo fa prevedendo che tale organismo subentri all’UNAR (Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali) e alla Consigliera nazionale di parità (che saranno soppressi) e assuma le competenze dei due organismi. Saranno dunque competenza dello stesso organismo sia le funzioni inerenti alla lotta contro le discriminazioni fondate sulla “razza o sull’origine etnica” (direttiva 2024/1499) sia quelle inerenti alla garanzia della parità di trattamento tra uomo e donna in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva 2024/1500) e nell’ambito della sicurezza sociale.

Composizione, procedure di nomina, durata del mandato e risorse

L’Organismo per la parità è un organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti “tra persone di comprovata esperienza o competenza” e nominati d’intesa dai Presidenti delle Camere (art.3 dlgs 91/2026. I membri restano in carica sette anni, un periodo molto lungo, pur considerando che il mandato non è rinnovabile. Il Decreto non specifica come sarà effettuata la selezione, limitandosi a garantire la trasparenza della procedura. L’adozione di una procedura ad evidenza pubblica potrebbe essere ostacolata dai tempi molto stretti previsti per il suo insediamento (1 Gennaio 2027). 

A livello amministrativo, l’Organismo potrà contare su un ufficio composto da 29 unità di personale non dirigenziale e da quattro dirigenti che potranno avvalersi del contributo di un massimo di 10 esperti esterni. 

Per garantire l’autonomia finanziaria dell’ente, è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo per l’Organismo nazionale di parità con una dotazione pari a 7,6 milioni di euro l’anno, cui si aggiungono un contributo di 2 milioni di euro per garantire il funzionamento dell’ufficio a partire dal 2027 e un massimo di 500mila euro l’anno per il compenso degli esperti esterni (art.6). 

Le funzioni

Prevenzione delle discriminazioni, attività di informazione e di sensibilizzazione, elaborazione di pareri, osservazioni e raccomandazioni in materia di discriminazione e raccolta dati sulla parità di trattamento sono le principali funzioni dell’Organismo che accompagnano le attività di supporto alle persone colpite dalle discriminazioni razziste o compiute su base “etnica”. In materia di occupazione e impiego l’Organismo ha competenza sulle discriminazioni compiute su base religiosa o con riferimento alle convinzioni personali, lo stato di abilità, l’età o l’orientamento sessuale (direttiva 2024/1499). In materia di sicurezza sociale e di accesso ai beni e ai servizi, si occupa delle disparità di genere (direttiva 2024/1500).

Supporto alle vittime

Il nuovo organismo per la parità “offre assistenza  gratuita  alle vittime, fornendo loro una consulenza  mirata  e informazioni sulla normativa applicabile, i servizi offerti e le procedure previste; sui mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale; sulle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali; sulla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro  tipo,  anche  per  il tramite di organizzazioni, quali i centri antiviolenza” (art.4). L’accoglimento o l’archiviazione della denuncia devono essere motivati e comunicati a chi ha denunciato. I pareri dell’Organismo per la parità possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione.

L’Organismo è legittimato anche ad agire in giudizio in nome e per conto della vittima di discriminazione e dei suoi familiari, può presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi, costituirsi parte civile e può promuovere azioni di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, ma è privo di autonomi poteri sanzionatori.

Non è prevista invece la possibilità, contemplata dall’art. 10 c.3.c della direttiva 2024/1499, che l’Organismo di parità possa agire in giudizio per conto proprio a tutela dell’interesse collettivo. 

Un passo in avanti o un passo indietro?

Il dibattito che ha preceduto la pubblicazione del disegno legislativo n.91/2026, pur facendo emergere un generale apprezzamento della scelta di creare un organismo per la parità indipendente dal Governo e dalla Presidenza del Consiglio, ha evidenziato il rischio che la riorganizzazione del sistema nazionale di tutela contro le discriminazioni esca indebolito dalla riforma. Le principali osservazioni critiche presentate nel corso delle audizioni svolte in Parlamento si sono soffermate sulla scelta di accorpare in un unico organismo la tutela contro le discriminazioni e la tutela della parità di genere in ambito lavorativo. Scelta non imposta dalle direttive recepite che parlano di “uno o più organismi per la parità” (art.2 direttiva 2024/1499 e art.2 direttiva 2024/1500).

Molte le criticità specifiche evidenziate dalle associazioni e dalle parti sociali nel corso delle audizioni svolte in Commissione affari Costituzionali.

Poteri limitati. I pareri e le raccomandazioni sono forniti dall’Organismo su richiesta e non sono vincolanti (così come non lo sono state sino ad oggi le raccomandazioni prodotte dall’Unar), sia quando sono sollecitati da istanze di parte, sia quando sono richiesti da autorità pubbliche come il Governo o il Parlamento. E’ stato inoltre osservato che la previsione del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato può pregiudicare l’autonomia e l’indipendenza dell’organismo in sede giurisdizionale.

Protezione differenziata a seconda del movente discriminatorio. Complice la già complessa e articolata differenziazione del sistema di tutela presente nell’ordinamento comunitario, il livello di protezione si mantiene differenziato a seconda del movente discriminatorio e dell’ambito di applicazione (lavoro, sicurezza sociale, fornitura di servizi, ecc.).

Assenza di un riferimento esplicito alle discriminazioni intersezionali. Pur essendo richiamate dal legislatore comunitario (art.5 direttiva 2024/1499), le discriminazioni intersezionali non sono considerate nel testo nazionale. Eppure, è ben noto come moventi discriminatori diversi (ad esempio: genere, orientamento sessuale, origine etnica o nazionale, religione) possano sommarsi e sovrapporsi generando forme specifiche di discriminazione che richiederebbero interventi di prevenzione e di contrasto dedicati.

Eccessiva centralizzazione. Il testo del decreto non definisce con sufficiente chiarezza l’articolazione del sistema contro le discriminazioni e per le pari opportunità a livello territoriale, sebbene nel testo finale siano state apportate alcune modifiche rispetto alla bozza di decreto esaminata in Parlamento. E’ previsto il mantenimento della Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità delle regioni, delle città metropolitane e delle aree vaste che è chiamata ad operare in coordinamento con l’Organismo di parità (art.7). Nulla di specifico si dice invece in merito alle reti antidiscriminazione territoriali che hanno cooperato sino ad oggi con l’Unar e di cui da tempo le organizzazioni di tutela richiedono il rafforzamento. Si tratta di una lacuna di non poco conto considerando quanto è importante per le persone che sono colpite dalle discriminazioni (qualsiasi sia il movente) poter accedere facilmente e con modalità sicure a servizi di supporto di prossimità, presenti sul proprio territorio. 

Difetto di trasparenza. E’ prevista la presentazione di una relazione annuale delle attività al Parlamento, mentre la pubblicazione di una relazione “sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione è prevista solo ogni quattro anni”. Niente è invece specificato rispetto alla regolare pubblicazione (e accessibilità) dei dati relativi alle segnalazioni/denunce ricevute e trattate dall’Organismo. Un difetto di trasparenza che caratterizza purtroppo i dati sulle discriminazioni e sui reati discriminatori prodotti dalle autorità competenti (Unar, Oscad, Ministero della Giustizia).

Cooperazione con associazioni e parti sociali. Nessun rafforzamento è previsto rispetto alle forme e alle modalità di interlocuzione/consultazione del nuovo Organismo per la parità con le comunità razzializzate, le associazioni antirazziste e le parti sociali. Se la Direttiva 2024/1499 si limita a raccomandare la cooperazione dell’ente con vari soggetti terzi, tra i quali associazioni e parti sociali, è vero anche che non impedisce ai singoli stati membri di adottare disposizioni più favorevoli rispetto ai requisiti minimi da essa previsti (art.20). In occasione di una riforma che modifica profondamente il sistema nazionale contro le discriminazioni e per le pari opportunità, si è persa l’opportunità di istituire un meccanismo di consultazione e interlocuzione formale, sistematico e permanente tra il nuovo Organismo, le comunità razzializzate e le realtà sociali impegnate nella lotta contro le diverse forme di discriminazione, le disparità di genere e le molteplici manifestazioni di razzismo presenti sul territorio. Essendo ormai da tempo in atto un processo che tende ad allargare sempre più la distanza tra le istituzioni e le realtà sociali e solidali impegnate nella garanzia dei diritti umani e di cittadinanza, tale lacuna non ci sorprende.

Scopriremo solo dopo l’1 Gennaio 2027 se il recepimento delle direttive europee comporterà un effettivo rafforzamento della lotta contro le discriminazioni e per le pari opportunità nel nostro paese, una mera operazione di maquillage istituzionale oppure, anche in questo caso, un clamoroso passo indietro.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on email
Email

Filed Under: News, Primo piano Tagged With: antidiscriminazione, antirazzismo, istituzioni, organo per la parità, razzismo, Unar

Footer

Contatti

Associazione di Promozione Sociale Lunaria
via Buonarroti 51, 00185 - Roma
Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.00

Tel. 06.8841880
Email: info@cronachediordinariorazzismo.org

Social

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

Newsletter e Donazioni

Tutti i contenuti di questo sito, ove non diversamente indicato, sono coperti da licenza Creative Commons | Informativa sull'uso dei cookies
Gestisci Consenso Cookie

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, ma non utilizza alcun cookie di profilazione.

Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}

Sostieni il nostro lavoro conto il razzismo con una donazione

×