• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to footer
  • Chi siamo
  • Cosa puoi fare
  • Contattaci
  • Archivio
  • La nostra rete
  • Rassegna stampa
  • Media gallery
  • English
  • Nav Widget Area

    • Facebook
    • Instagram
    • Twitter
Cronache di ordinario razzismo

Cronache di ordinario razzismo

Cronachediordinariorazzismo.org è un sito di informazione, approfondimento e comunicazione specificamente dedicato al fenomeno del razzismo curato da Lunaria in collaborazione con persone, associazioni e movimenti che si battono per le pari opportunità e la garanzia dei diritti di cittadinanza per tutti.

  • News
  • Database razzismo
  • Pubblicazioni
  • Libri bianchi
  • Legal points
  • In rete
  • Appuntamenti
  • Progetti

D.L. migranti, ANM chiede un giudizio di merito pieno ed effettivo

6 Marzo 2017

Pubblichiamo qui di seguito un comunicato critico dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’associazione cui aderisce circa il 90% dei magistrati italiani, a tutela i valori costituzionali, l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, a proposito del Decreto Legge n. 13, già noto come Decreto Minniti (noi ne abbiamo parlato qui e qui) sulle nuove disposizioni urgenti in materia di immigrazione, nel quale si fa presente anche la necessità di aumentare “organico e risorse” destinate a magistrati e Tribunali.
 
 
L’Associazione Nazionale Magistrati, in relazione al decreto legge n. 13 del 2017 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 febbraio 2017) contenente Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale, esprime apprezzamento per l’istituzione di sezioni specializzate in questa delicata materia e per la volontà del Governo di affrontare i problemi posti dall’aumento esponenziale delle procedure di protezione internazionale e di garantirne una rapida definizione. Tuttavia, ritiene che l’esigenza di celerità nella trattazione dei procedimenti, che ispira l’intervento normativo, non debba essere realizzata a scapito delle garanzie proprie del processo civile in una materia che ha ad oggetto diritti umani fondamentali.

Il procedimento innanzi alla Commissione Territoriale, organo amministrativo dipendente dal Ministero dell’Interno e presieduto dal Prefetto, non può essere sostanzialmente equiparato a un primo grado di giudizio, rendendo solo eventuale il contatto con la parte nel giudizio innanzi al Tribunale. La videoregistrazione dell’audizione innanzi alla commissione territoriale può essere strumento utile per il giudice, ma non è idonea a sostituire l’udienza e la possibilità per il richiedente di essere ascoltato dal giudice, garanzie minime di salvaguardia del diritto di difesa e di un contraddittorio pieno. Inoltre, l’abolizione dell’appello, in un sistema connotato dalla sua generale azionabilità in tutte le cause, che non riguardino lo status delle persone, può essere condivisa solo prevedendo:
– un’udienza che garantisca l’effettività del contraddittorio;
– l’elevata specializzazione dei giudici addetti, per una effettiva e piena valutazione di tutti i profili sottesi all’istanza;
– la completa copertura degli organici delle sezioni specializzate, per garantire in tempi rapidi le decisioni;
– la dotazione di mezzi e risorse per consentire alla Corte di Cassazione di affrontare adeguatamente il prevedibile aumento dei ricorsi.
Sul tema dell’appello andrebbe piuttosto valutata una più ampia rivisitazione del sistema delle impugnazioni, tenuto conto che attualmente il secondo grado di giudizio è previsto anche per affari di non rilevante valore oltre che di limitata importanza. Si chiede, pertanto, un grado di merito pieno ed effettivo, in assenza del quale l’abolizione dell’appello rischia di discriminare le persone richiedenti protezione internazionale e comporterà un significativo aumento dei ricorsi per Cassazione, così incidendo sulla corretta funzionalità della Suprema Corte.
Quanto alla previsione secondo la quale in caso di convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo presso il CIE, il trattenuto debba essere sentito in videoconferenza, si tratta di misura che non può essere operativa nei brevi termini previsti dal decreto legge (soltanto 180 giorni).
Risulta, infine, incompleta e inidonea al raggiungimento degli obiettivi la mera attribuzione di tale materia alla competenza di soli 14 Tribunali, senza un corrispondente aumento dell’organico dei magistrati e del personale di cancelleria assegnato a tali Uffici (a fronte della previsione di nuove assunzioni di personale da destinare alle Commissioni Territoriali).
È necessario, ancora, intervenire sulla recente revisione delle piante organiche, implementandole anziché ridurle per i Tribunali interessati dalla riforma, i cui carichi sono destinati a un significativo aumento.
Ed infatti, il mancato adeguamento di organico non può essere sostituito dalla previsione di applicazioni extradistrettuali aventi natura temporanea, posto che l’afflusso di richiedenti asilo non è fenomeno transitorio.
In mancanza di dotazione di adeguate risorse i tempi imposti dalla legge per la trattazione dei procedimenti di protezione internazionale non potranno in alcun modo essere rispettati.

Documento approvato dal Cdc con l’astensione del gruppo di Magistratura Indipendente

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on email
Email

Filed Under: Antirazzisti in movimento

Footer

Contatti

Associazione di Promozione Sociale Lunaria
via Buonarroti 39, 00185 - Roma
Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.00

Tel. 06.8841880
Email: info@cronachediordinariorazzismo.org

Social

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

Newsletter e Donazioni

Tutti i contenuti di questo sito, ove non diversamente indicato, sono coperti da licenza Creative Commons | Informativa sull'uso dei cookies
Gestisci Consenso Cookie

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, ma non utilizza alcun cookie di profilazione.

Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}

Sostieni il nostro lavoro conto il razzismo con una donazione

×