Con una nuova ordinanza, il Tribunale di Trieste dichiara il carattere discriminatorio della legislazione regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di welfare.
Accogliendo il ricorso presentato da parte di quattordici famiglie di nazionalità rumena, il giudice ha riconosciuto come discriminatorio il requisito di anzianità di residenza, previsto nel bando indetto nell’aprile 2010 dal Comune di Trieste e dalla Regione del Friuli Venezia Giulia per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni.
Secondo il giudice, tale requisito è contrario al diritto dell’Unione Europea, in quanto viola il principio di libertà di circolazione dei cittadini di altri paesi membri dell’UE e quello di parità di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari, e di altre categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell’UE (i titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria). Inoltre, l’ordinanza sottolinea come tale criterio è discriminatorio anche perché può essere soddisfatto proporzionalmente in misura maggiore dai cittadini nazionali piuttosto che da quelli migranti a causa del minore radicamento sul territorio dei secondi.
Constatando l’illegittimità del criterio di anzianità di residenza previsto dalla normativa regionale, il giudice ha concluso che il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia sono tenuti a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria a causa dell’applicazione del criterio discriminatorio.
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