Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza depositata il 19 novembre 2012, ha accolto il ricorso presentato da un’infermiera professionale, cittadina di un Paese terzo non membro UE, e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS, contro l’Azienda Ospedaliera di Lecco e l’Azienda Sanitaria Regionale delle Marche, nei cui bandi per l’assunzione di infermieri veniva previsto il requisito della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea, escludendo così gli infermieri di nazionalità straniera titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo, o del permesso di soggiorno per ‘lavoro infermieristico’.
Il Tribunale di Milano ha giudicato illegittima l’esclusione dei cittadini di Paesi non membri UE dai rapporti di pubblico impiego, in quanto rappresenta una violazione del principio di parità di trattamento sancito dall’art. 2 c. 3 d.lgs. n 286/98, che dispone, in osservanza della Convenzione OIL n. 143/1975, che la parità tra lavoratori debba estendersi anche alla fase dell’accesso al lavoro.
Nel caso dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, il giudice ha ordinato la riapertura del bando, non ancora avviato al momento della pronuncia giudiziale.
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