La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso contro l’art. 9 comma 1 della legge provinciale n. 15 emessa dalla Provincia Autonoma di Trento il 24 luglio 2012, recante norme di ‘Tutela delle persone non autosufficienti e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria’.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, la legge provinciale, che con l’art.9 “subordina il diritto all’assegno di cura, da parte delle persone non autosufficienti, al requisito della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi e che, con riferimento ai cittadini stranieri, condiziona tale provvidenza alla titolarità di uno specifico titolo di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)” presenta “profili di illegittimità costituzionale”. Richiamando la pregressa sentenza n.40 del 2011, con cui la Corte Costituzionale giudicava incostituzionale l’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006,(http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=40), il ricorso della Presidenza del Consiglio sottolinea come la normativa in esame introduca “nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario” che violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Tale violazione interesserebbe, peraltro, la provvidenza sociale, che “per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale”, come sottolineato nel testo del ricorso.
Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la normativa in questione costituisce inoltre “una misura restrittiva delle libertà di circolazione e di soggiorno previste dall’art. 21, n. 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), in quanto il requisito della residenza per un periodo così prolungato eccede quanto necessario al raggiungimento del legittimo obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale mediante la previsione di un collegamento tra il richiedente la provvidenza e l’ente competente alla sua erogazione”. Al riguardo, nel ricorso viene ricordato come “sia la Corte di Giustizia, con la sentenza Stuart C-503/09 e sentenza D’Hoop C-224, nonché la Commissione europea, hanno affermato la ‘non rappresentatività’ del requisito della residenza per ottenere una prestazione per inabilità e l’‘eccedenza temporale’ dei ‘tre anni continuativi’, ritenuta restrittiva della libertà di circolazione e discriminatoria rispetto ai cittadini nazionali”.
Infine, per quanto riguarda l’esclusione dalla misura di provvidenza sociale dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ma non titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, nel ricorso viene ricordata la sentenza n. 306/2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del T.U. sull’immigrazione, nella parte in cui tali norme escludono che l’indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri non comunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito previsti per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Tale possibilità secondo la Consulta viola “l’art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato”. Sarà ora compito della Corte Costituzionale pronunciarsi in merito.
Scarica il testo del ricorso: http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7919&Start=0