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Cronache di ordinario razzismo

Cronache di ordinario razzismo

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Il Tribunale di Firenze a favore dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

21 Marzo 2019

Con ordinanza del 18 marzo scorso il Tribunale di Firenze ha ordinato al Sindaco di Scandicci, in provincia di Firenze, di provvedere all’immediata iscrizione al registro anagrafico della popolazione residente, di un cittadino somalo, richiedente asilo, ospitato presso un centro di accoglienza nello stesso comune.

La decisione è stata presa in risposta al ricorso presentato a gennaio dai legali dell’Asgi, quando gli operatori dell’Ufficio Anagrafe avevano rigettato la richiesta presentata dal richiedente, facendo riferimento alle nuove disposizioni del “decreto Salvini”. (Il commento Asgi e il testo dell’ordinanza sono disponibili qui: https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-di-firenze-i-richiedenti-asilo-hanno-diritto-alliscrizione-anagrafica/).

Il decreto ha stabilito infatti che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, pur costituendo documento valido al riconoscimento, “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica” (art. 13 D. L. n. 113/2018). Sulla base di questa disposizione, pur non essendo espressamente vietata l’iscrizione, i richiedenti asilo possono vedersi comunque respinto l’accoglimento della propria domanda all’elenco anagrafico del Comune sul cui territorio ha sede il proprio centro di accoglienza, e di conseguenza negato anche il rilascio della carta di identità. La disposizione sembra far leva sul carattere di precarietà del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che non permette di stabilire in maniera definitiva lo status del richiedente prima che sia presa una effettiva decisione in merito alla sua domanda di protezione.

Si tratta, a nostro avviso, dell’ennesimo esempio di disposizione che contraddice la finalità ultima (e più volte ribadita) del decreto stesso: la sicurezza. Sembrerebbe piuttosto l’ulteriore tentativo di sabotaggio nei confronti degli enti locali che si affidano alle informazioni anagrafiche per la pianificazione dell’offerta di servizi da erogare. Oltretutto tale previsione comporta una insensata disparità di trattamento tra cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani (e tra cittadini stranieri stessi aventi differenti tipologie di permesso di soggiorno) e quindi una grave lesione dei diritti dello straniero.

La mancata iscrizione all’anagrafe, potrebbe comportare delle (per la verità già documentate) discriminazioni sia nel godimento di servizi di carattere pubblico (tra le altre accesso all’assistenza sociale, all’edilizia pubblica e ad altri tipi di agevolazioni) che privato (contratti di lavoro, contratti di affitto, assicurazioni, registrazione ai Centri per l’impiego, iscrizione alla scuola guida per il conseguimento della patente, apertura di un conto corrente bancario o postale, richiesta di rilascio del permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti, richiesta di acquisizione di cittadinanza etc). E ciò nonostante si preveda che “l’accesso ai servizi previsti dal […] decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti [sia comunque] assicurato nel luogo di domicilio”.

I legali dell’Asgi e il giudice del Tribunale di Firenze hanno per questo motivo tenuto ad evidenziare il dovere  di mero accertamento da parte delle autorità competenti della residenza, dal momento che il richiedente (come pure il cittadino italiano) per iscriversi al registro anagrafico deve dimostrare la stabile permanenza in un luogo (elemento oggettivo), verificata successivamente dagli agenti di Polizia Municipale, e l’intenzione a rimanervi (elemento soggettivo). Poco spazio è quindi lasciato al potere discrezionale dell’autorità amministrativa.

Nel caso specifico, avendo il richiedente presentato domanda di protezione internazionale (facilmente dimostrabile attraverso il Modello C3 di identificazione del richiedente stesso da parte dell’autorità di pubblica sicurezza) e risiedendo quindi regolarmente sul territorio italiano (l’art. 9 della c.d. direttiva procedure -2013/32/UE- attuato dall’art. 7 del D. lgs. n. 25/2008 prevede che i richiedenti protezione internazionale siano “autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione”) entrambi gli elementi sembrano soddisfatti.

Il sindaco di Scandicci Sandro Fallani, confortato dall’ordinanza del Tribunale, si è detto pronto ad accogliere le prossime richieste di iscrizione da parte dei richiedenti asilo che faranno domanda.

La speranza è anche gli altri comuni italiani prendano iniziativa in tal senso.

Roberta Salzano

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Filed Under: News, Primo piano Tagged With: diritto alla residenza, discrimiazione

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