Proponiamo in questa pagina alcune definizioni che abbiamo utilizzato nella prima edizione del Libro bianco sul razzismo in Italia curato da Lunaria e edito da manifestolibri nel 2009 sotto il titolo di Rapporto sul razzismo in Italia.
Concentrare in poche righe la definizione di fenomeni e concetti complessi come quelli che qui documentiamo costituisce una forzatura della quale siamo perfettamente consapevoli. Le definizioni che di seguito proponiamo non hanno alcuna pretesa di avere un valore euristico e scientifico, ma tentano di individuare alcuni degli elementi essenziali che configurano il razzismo e le sue manifestazioni nella società attuale.
Le fonti di riferimento delle definizioni proposte sono costituite dalle norme di diritto internazionale e nazionale che disciplinano le discriminazioni dette “razziali”, le violenze e i crimini razzisti. Tuttavia riscontriamo in queste fonti alcuni limiti che ci impediscono di adottarne letteralmente le categorie e le definizioni utilizzate. In primo luogo ciò vale, naturalmente, per la categoria “razza” il cui uso applicato al genere umano non ha, come è stato ampiamente dimostrato, nessun fondamento scientifico.
Inoltre, se la parola razzismo è nata e viene usata nel linguaggio comune prevalentemente per indicare le discriminazioni e le violenze razziste compiute in ragione dei tratti somatici, dell’origine nazionale o etnica oppure dell’appartenenza religiosa, anche la legislazione ha ormai riconosciuto, dedicandovi norme specifiche, che le discriminazioni colpiscono le persone anche in ragione del genere, dell’orientamento sessuale, dello stato di abilità, dello status e della classe sociale. Poiché i processi di stigmatizzazione e inferiorizzazione che producono forme di discriminazione sono assimilabili, indipendentemente dai moventi che li generano e dalla pluralità delle caratteristiche, reali o presunte, delle vittime di volta in volta “prescelte”, riteniamo che una rivisitazione della definizione di razzismo che includa anche queste ultime sia corretta e utile.
Infine sebbene permangano atti, comportamenti, discriminazioni e violenze razziste che colpiscono i cittadini di origine straniera con il pretesto dei loro tratti somatici, assumono una crescente rilevanza, tra le cause di discriminazione e di razzismo, la nazionalità e l’origine nazionale (soprattutto se riferite ai paesi che sono o sono stati sino a poco tempo fa esterni all’Unione Europea e da cui provengono molti migranti presenti nel nostro paese).
Razzismo
Indichiamo con questo termine ogni teoria, ideologia, idea, atteggiamento, dichiarazione, atto e comportamento che hanno la finalità di legittimare, incitare, istigare o compiere discriminazioni, abusi, molestie, minacce, violenze verbali o fisiche nei confronti di individui o di gruppi assumendo a pretesto la loro origine nazionale o etnica, le convinzioni e pratiche religiose oppure il genere, l’età, i tratti somatici, l’orientamento sessuale, lo stato di abilità, la differenza culturale reale o presunta. In questo lavoro analizziamo il razzismo che colpisce a livello individuale o di gruppo i cittadini di origine straniera in ragione della loro nazionalità o origine nazionale ed etnica, delle loro convinzioni e pratiche religiose, dei loro tratti somatici, dei loro costumi, pratiche culturali, sistemi di valori e credenze, diversi da quelli maggioritari o presunti tali.
Razzismo diffuso
Facciamo riferimento alla crescente diffusione di discorsi, orientamenti, discriminazioni, molestie, minacce, violenze verbali o fisiche come sopra definiti, che vengono posti in essere da parte di individui o di gruppi, formali o informali, nei confronti di cittadini di origine straniera in ragione della loro nazionalità o origine nazionale ed etnica, delle convinzioni e pratiche religiose, dei tratti somatici o delle pratiche e dei sistemi culturali di riferimento, nelle diverse sfere della vita pubblica (sociale, culturale, politica, economica).
Razzismo istituzionale
Insieme degli atti, dei comportamenti, degli abusi, delle molestie, delle discriminazioni e delle violenze razziste compiuti da persone che svolgono un ruolo istituzionale a livello politico o amministrativo sulla base dell’origine nazionale o etnica, delle convinzioni e pratiche religiose oppure sulla base del genere, dell’età, dei tratti somatici, dell’orientamento sessuale, dello stato di abilità, delle condizioni sociali o economiche.
Sono manifestazioni di razzismo istituzionale le norme e le prassi che hanno come scopo o effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica e/o di violare la dignità della persona creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. In questo sito facciamo riferimento al razzismo istituzionale che colpisce a livello individuale o di gruppo i cittadini di origine straniera in ragione della loro nazionalità o origine nazionale ed etnica, delle convinzioni e pratiche religiose, dei tratti somatici o degli usi, delle pratiche e dei sistemi culturali di riferimento.
Xenofobia
Riprendendo la definizione che ne dà Annamaria Rivera, facciamo riferimento all’“Insieme di sentimenti, atteggiamenti, discorsi accomunati dalla visione degli stranieri e degli estranei come insidia e minaccia alla propria collettività, al proprio ordine sociale, alla propria cultura, alla propria sicurezza, ai propri privilegi.(…) La xenofobia è accompagnata e nutrita da stereotipi e pregiudizi nel confronti degli altri, la cui immagine negativa tende a resistere ad ogni contatto, evidenza ed esperienza”. *
Islamofobia
Ci riferiamo ai sentimenti, agli atteggiamenti, ai discorsi, alla diffusione di idee che manifestano ostilità e intolleranza nei confronti di individui e gruppi di religione musulmana (o presunti tali) e al compimento o all’incitamento a compiere nei loro confronti discriminazioni, abusi, molestie, minacce, violenze verbali o fisiche nonché agli atti e ai comportamenti che offendono o danneggiano i luoghi e i simboli di questa religione.
Antiebraismo
Ci riferiamo ai sentimenti, atteggiamenti, discorsi, alla diffusione di idee che manifestano ostilità e intolleranza nei confronti di individui e gruppi di religione ebraica (o presunti tali) e al compimento o all’incitamento a compiere nei loro confronti discriminazioni, abusi, molestie, minacce, violenze verbali o fisiche nonché agli atti e ai comportamenti che offendono o danneggiano i luoghi e i simboli di questa religione.
Discriminazioni
Sono i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportano una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sull’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, gli orientamenti sessuali, il genere, l’età o l’aspetto somatico e che hanno lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. In questo sito facciamo riferimento alle discriminazioni che colpiscono a livello individuale o di gruppo i cittadini di origine straniera in ragione della loro nazionalità o origine nazionale ed etnica, delle convinzioni e pratiche religiose, dei tratti somatici, delle pratiche e dei sistemi culturali di riferimento.
La discriminazione diretta consiste in un trattamento meno favorevole di quello che sarebbe riservato ad un’altra persona in una situazione analoga effettuato sulla base dell’origine nazionale o etnica, delle convinzioni o pratiche religiose oppure sulla base del genere, dell’età, dei tratti somatici, dell’orientamento sessuale, dello stato di abilità, delle pratiche e dei sistemi culturali di riferimento.
La discriminazione indiretta consiste in una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri che possono mettere le persone, a causa dell’ascendenza o origine nazionale o etnica, delle convinzioni e delle pratiche religiose, degli orientamenti sessuali, del genere, dell’età o dei tratti somatici, delle pratiche e dei sistemi culturali di riferimento, in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
Molestie
Sono quei comportamenti indesiderati, posti in essere sulla base dell’ascendenza o origine nazionale o etnica, delle convinzioni e delle pratiche religiose, degli orientamenti sessuali, del genere, dell’età, dei tratti somatici, delle pratiche e dei sistemi culturali di riferimento aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
L’ordine di discriminare persone a causa dell’ascendenza o origine nazionale o etnica, delle convinzioni e delle pratiche religiose, degli orientamenti sessuali, del genere, dell’età, dei tratti somatici, delle pratiche e dei sistemi culturali di riferimento è considerato una discriminazione.
Crimini razzisti
Sono considerati reati gravi o gravissimi in base alla legislazione vigente:
gli atti diretti a commettere genocidio ovvero la distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, “razziale” o religioso;
l’imposizione di marchi e distintivi a persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, “razziale”o religioso, indicanti l’appartenenza al gruppo stesso;
l’istigazione o l’apologia al genocidio;
la propaganda in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o l’odio “razziale” o etnico;
la commissione di o l’istigazione a commettere atti di discriminazione o violenza fisica per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
la costituzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi “razziali”, etnici, nazionali o religiosi;
la manifestazione o l’ostentazione, in pubbliche riunioni, di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano all’odio o alla discriminazione “razziale”;
l’accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche da parte di persone in possesso di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano all’odio o alla discriminazione “razziale”;
l’accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche da parte di persone denunciate o indagate per reato di genocidio;
l’esaltazione pubblica di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo quando il fatto riguarda idee o metodi razzisti.
Altri reati razzisti
Il codice penale (Art. 403-405) punisce inoltre:
l’offesa contro una confessione religiosa tramite vilipendio della persona che la professa o di un ministro di culto;
l’offesa contro una confessione religiosa tramite vilipendio o danneggiamento a cose che formano oggetto di culto o sono consacrate al culto in un luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico;
la distruzione, la dispersione, il deterioramento, l’imbrattamento di cose che costituiscono oggetti di culto, sono consacrate al culto o sono destinate all’esercizio del culto quando sono compiuti intenzionalmente e pubblicamente;
l’impedimento o la turbativa dell’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una professione religiosa.
* Rivera A., Estranei e nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia (con un Inventario dell’intolleranza di P. Andrisani), DeriveApprodi, Roma 2003 pag. 23.