07-05-2008, Roma(RM) - Lazio
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 37581/2008, condanna un ricorrente accusato “di per aver diffuso sul circuito Internet (...) idee fondate sull'odio razziale o etnico e sulla discriminazione per motivi etnici e religiosi nei confronti della razza ebraica" al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente era stato precedentemente condannato, nel 2004 dal Tribunale di Pisa, “alla pena di un anno di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'obbligo di prestare attività non retribuita”, per poi ricorrere alla Corte di Firenze nel 2007, che ha ridotto la pena a quattro mesi di reclusione. Secondo la Cassazione, “diffondere tramite internet idee fondate sull’odio razziale ed etnico e sulla discriminazione nei confronti degli ebrei sostanzia il reato di propaganda razziale ex art. 3 L. 654/75, il quale vieta non soltanto la propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale ma anche sul semplice odio razziale. La condotta ed i documenti incriminati non trovano giustificazione negli artt. 21 e 33 Cost., perché la libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica sono libertà limitate dall'obbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza e la pari dignità delle razze e delle etnie e cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista”.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Roma | RM | Lazio | Asgi | Violenze verbali | Propaganda razzista | Hate speech, discorsi d’odio, incitamento all’odio | |
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Appartenenza religiosa | Informazione e mass media | ||||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Adulto 30-65 anni | Ebrei | Media |