30-07-2019, Firenze(FI) - Toscana
Un giovane richiedente asilo, iscritto dal 2018 all’Università di Firenze, titolare di borsa di studio e alloggio studentesco, inoltra una istanza di iscrizione anagrafica che viene rigettata e notificata nel settembre successivo, con la motivazione che ai sensi dell’art.13 del D.L. 113/2018 conv. co L 132/2018 il permesso di soggiorno per richiedente asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., il ragazzo chiede di ordinare al Comune, previo accertamento del proprio diritto alla residenza, l’immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente. Con ordinanza n. 13694/2019 del 7 dicembre 2019, il giudice accoglie il ricorso, ordinando l’immediata iscrizione del richiedente asilo nel registro anagrafico, poiché nelle more del pronunciamento della Corte Costituzionale, è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13 d.l.113/2018, il quale non ha espressamente abrogato l’art. 6 co. 7 del TU Immigrazione.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
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Altri provvedimenti | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
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