31-01-2018, Bergamo(BG) - Lombardia
La Giunta della Regione Lombardia pubblica la delibera n. 6711/2017, e il conseguente decreto n. 7480 del 27/06/2017, nei quali si prevede, ai fini dell’accesso al cosiddetto “Bonus Famiglia”, il requisito dei cinque anni continuativi di residenza nella Regione per entrambi i genitori del nuovo nato. Una cittadina di origine bengalese, residente in Lombardia dal 2014, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, tenta di presentare la domanda telematica per il bonus ma senza esito, dal momento che il sistema, in caso di mancata digitazione di una residenza ultra-quinquennale per entrambi i coniugi, non consente di procedere oltre. La donna, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 150/11, presso il Tribunale di Bergamo, contro la AST locale e la Regione Lombardia, chiede di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della delibera, per contrasto con le disposizioni degli artt. 41 T.U. 286/98 e con la l. 328/00, oltre che con la convenzione dell’OIL 143/75 sui lavoratori migranti. Il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con ordinanza n. 3965 del 21/08/2019, accoglie il ricorso, ordinando alla Regione Lombardia di modificare la delibera ed il decreto, prevedendo l’abolizione del requisito discriminatorio, nonché di riaprire i termini per la presentazione delle domande.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Bergamo | BG | Lombardia | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Altri provvedimenti | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Impiegati nella pubblica amministrazione | Giovane 18-29 anni | Migranti e Richiedenti asilo | bengalese | Istituzioni |