30-04-2019, Carmiano(LE) - Puglia
Un richiedente asilo presenta una istanza di iscrizione anagrafica che viene dichiarata irricevibile nel giugno successivo, poiché priva di un titolo di soggiorno valido ai sensi dell’art.13 del D.L. 113/2018. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 16 luglio, il richiedente asilo chiede di ordinare al Comune, previo accertamento del proprio diritto alla residenza, l’immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente. Con ordinanza n. 7310/2019 del 6 dicembre 2019, il giudice accoglie il ricorso, ordinando l’immediata iscrizione del richiedente asilo nel registro anagrafico, poiché sussiste il fumus boni iuris e dunque il diritto all’iscrizione anagrafica del richiedente asilo, in quanto l’art. 13 del d.l. 113/2018 si è limitato ad abrogare la precedente disciplina dell’iscrizione automatica istituita dalla l. 46/2017. Sussiste anche il periculum in mora in quanto la mancata iscrizione del ricorrente ai registri anagrafici impedirebbe l’esercizio di diritti di rango costituzionale, non ristorabili per equivalente, come il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione, il diritto alla famiglia.
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