21-01-2019, Roma(RM) - Lazio
La Cassazione nella sentenza n. 2461/2019, prendendo atto delle modifiche del cosiddetto decreto svuotacarceri n. 7/2016, annulla senza rinvio una decisione di secondo grado, che condanna un ricorrente per il reato d'ingiuria “aggravato da motivi razziali”, perché l'ingiuria per il nostro ordinamento non costituisce più un illecito penale. Condannato in primo grado per il “reato d'ingiuria aggravato dalla finalità della discriminazione e dell'odio razziale, l'imputato aveva ricorso in appello. Il giudice di secondo grado aveva però respinto il ricorso e confermato la sentenza di primo grado. L'imputato aveva dunque ricorso in Cassazione poiché, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett c), dlgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 c.p., che contemplava il reato d'ingiuria è stato abrogato "col conseguente venir meno della rilevanza penale della condotta imputata (...) e per la quale è intervenuta condanna.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
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Origini nazionali o etniche | Relazioni Sociali | ||||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
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