25-01-2023, Bologna(BO) - Emilia-Romagna
Il TAR per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 56/2023, dichiara che l’idoneità alloggiativa non è indispensabile ai fini della domanda di emersione dello straniero, se non in fase di stipula del contratto di soggiorno. Nella sentenza si afferma chiaramente che “né l’art 103 della norma primaria né la disciplina secondaria attuativa di cui al D.M. del 27 maggio 2020 prescrivono tale requisito, nell’ambito di una procedura con funzione sanante (ex plurimis Cassazione Civile sez. I, 13 settembre 2022, n. 26863) i cui requisiti e presupposti rispondono al principio di tassatività e nominatività. Ne consegue che l’idoneità alloggiativa ben può essere dimostrata ex post in sede di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, come ampiamente argomentato dalla difesa di parte ricorrente, rispondendo ciò pienamente alla “ratio” dell’emersione di garantire un soggiorno legale agli stranieri “meritevoli” già presenti nel territorio italiano in data antecedente l’8 marzo 2020 e da impiegare nelle attività lavorative indicate dalla legge indipendentemente dalle condizioni materiali di vita.”
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
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