24-06-2021, Boffalora Sopra Ticino(MI) - Lombardia
Con ricorso ai sensi degli artt. 28 D. Lgs. n. 150/11, APN- Avvocati per Niente e ASGI hanno chiesto l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Boffalora sopra Ticino, consistente nell’avere adottato le delibere di giunta n. 122/2016, 108/2017, 124/2018 e 117/2019 nella parte in cui le stesse prevedono, ai fini dell’accesso al bonus bebè ivi previsto, i requisiti della cittadinanza europea e della residenza nel Comune da almeno tre anni, nonché della delibera di giunta n. 113/2020, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza europea. Nel ricorso è stato chiesto quindi l’accertamento della illegittimità dell’esclusione dalla prestazione dei residenti privi dei requisiti di cui sopra e che venga ordinato al convenuto di pagare ai residenti privi dei requisiti di cui sopra, anche congiuntamente considerati, la prestazione prevista e pertanto 250 euro per ciascun nuovo nato nel periodo dal 1-1-16 al 31-12-2020; che il convenuto venga condannato a pagare alle ricorrenti, ai sensi dell’art. 614bis c.p.c., 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento integrale dell’ordine giudiziale, con decorrenza dal trentesimo.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Boffalora Sopra Ticino | MI | Lombardia | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Ordinanze, bandi, delibere | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
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