23-05-2019, Cagliari(CA) - Sardegna
Un richiedente asilo deposita al Comune la richiesta di iscrizione anagrafica, ma la sua domanda viene dichiarata irricevibile dall’Ufficio competente. Con un ricorso ex art. 700 c.p.c., il giovane chiede che il Tribunale ordini al Comune la sua immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente. Secondo il giudice, che accoglie il ricorso con l’ordinanza n. 7047/2019 del 28/01/2020, sussiste il diritto all’iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, in quanto l’art. 4 comma 1 bis del d.lgs 142/2015 ha una portata neutrale, sicché prevale la normativa di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che prevede un generale principio di parità di trattamento tra cittadino italiano e straniero ai fini dell’iscrizione anagrafica, ferma restando la necessità di dimostrare la stabile permanenza in un luogo e manifestare la volontà di rimanervi.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Cagliari | CA | Sardegna | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Altri provvedimenti | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Impiegati nella pubblica amministrazione | Giovane 18-29 anni | Migranti e Richiedenti asilo | Istituzioni |