22-12-2022, Roma(RM) - Lazio
Asgi invia una lettera all’INPS in seguito alla circolare n. 131 del 12/12/2022 di quest’ultima, in cui si forniscono alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento della prestazione dell’Assegno sociale, introducendo tuttavia richieste di documentazione ulteriore a svantaggio dei/delle cittadini/e non UE. Nella circolare si afferma che ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma per i cittadini di Paesi terzi non valgono le stesse regole. Infatti, per le dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero dai cittadini di Paesi Terzi, da rendere per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, l’INPS dovrà procedere con le seguenti modalità: per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi extra-Ue inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi all’estero, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero; per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi extra-Ue non inclusi nell’elenco riportato nell’elenco del DM 21.10.2019 (allegato n. 1 della circolare), i redditi relativi ai beni immobili esteri sono autocertificabili, mentre gli altri redditi esteri dovranno essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza provvisti di traduzione e legalizzazione (o di apostille) qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al paragrafo 3 della circolare e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R n. 445/2000. Asgi afferma che l’INPS dà una lettura restrittiva del decreto Ministeriale del 2019 non giustificata da alcuna norma di legge. Inoltre, nella parte dispositiva del decreto ministeriale, il comma 2 dell’art. 1 si stabilisce che “I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza…”.
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