22-07-2010, Adro(BS) - Lombardia
Nel Comune, sono in vigore, dal 2005, due Regolamenti che contengono disposizioni discriminatorie a danno dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea. Il primo regolamento istituisce un "Fondo integrativo comunale per il sostegno alle locazioni a favore di nuclei familiari a basso reddito", e ne possono beneficiare soltanto i titolari di contratti di locazione cittadini di uno Stato facente parte dell'Unione europea. Il secondo regolamento prevede l'erogazione di un contributo economico alla famiglia per i nuovi nati e i minori adottati, con la condizione della residenza del neonato o dell'adottato nel Comune, il rapporto di coniugio dei genitori e la cittadinanza di entrambi i genitori di uno Stato dell'Unione europea, oltre alla residenza nel comune da almeno cinque anno di almeno uno dei genitori. Cinque cittadini stranieri presentano, insieme all'Asgi e alla Fondazione Piccini per i diritti umani, un'azione giudiziaria anti-discriminazione, ritenendo che la clausola di nazionalità, che esclude dai suddetti benefici i cittadini non comunitari, sia in violazione di norme costituzionali, nonché del principio di uguaglianza. Le ordinanze cautelari del Tribunale di Brescia (22 luglio 2010 e 15 ottobre 2010) impongono al Comune di riaprire i termini del bando, con l'eliminazione della clausola discriminatoria, e la conseguente raccolta di nuove 44 domande avanzate da cittadini stranieri. Il Comune, nel contempo, decide di non rifinanziare il fondo affitti, per cui, una volta convenuto nuovamente in giudizio, si difende asserendo che avrebbe pagato i nuovi richiedenti solo allorché avrebbe recuperato dai richiedenti italiani (ai quali nel frattempo il bonus è stato già pagato) la quota necessaria per ridistribuire l'importo a più beneficiari. Con la sentenza del 10 febbraio 2012, il Tribunale di Brescia riconosce il carattere discriminatorio del Regolamento del Comune nella parte in cui esclude dal contributo integrativo per l'affitto i cittadini non comunitari, e condanna il Comune a pagare ai ricorrenti una somma inferiore a quella che era stata riconosciuta e già erogata ai cittadini italiani. Nel frattempo, i cittadini italiani, che avevano già ottenuto l'erogazione del 'bonus affitti', adiscono il Tar di Lombardia, impugnando la procedura di recupero, ottenendone la sospensione. Accogliendo l'istanza cautelare, il Tar di Brescia, con ordinanza n. 94/2012, da ragione ai ricorrenti. Da ultimo, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 51/2013 dd. 31.01.2013, accoglie il ricorso in appello presentato da un cittadino straniero avverso la sentenza n. 119/2012 dd. 10 febbraio 2012. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza emanata, non condivide le conclusioni del giudice civile di primo grado. Ne consegue che la Corte di Appello di Brescia, a parziale riforma della sentenza n. 119/12 del Tribunale di Brescia, condanna il Comune di Adro a pagare all'appellante, in aggiunta a quanto già liquidato dal Tribunale di primo grado, l'ulteriore somma volta a pareggiare il contributo con quello già erogato e percepito dai cittadini italiani. Il Comune di Adro viene pure condannato al pagamento delle spese legali.
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