22-05-2020, Pescara(PE) - Abruzzo
Tre cittadini stranieri, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 28 D.lgs. 150/11, supportati da Asgi, agiscono in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo chiedendo ai giudici di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione, e per essa dalla Giunta Regionale, consistente nell’avere adottato la DGR n. 193 del 10.4.2020 nella parte in cui, all’allegato A, detta delibera prevede, per l’erogazione di contributi per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2, co. 1 lett. d) L.R. 9/2020, per i cittadini non comunitari, il requisito del permesso di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione o in alternativa del permesso almeno biennale unitamente alla regolare attività lavorativa, anziché del solo requisito della domiciliazione (o in subordine della residenza) nel territorio regionale; o in denegato subordine, anziché del solo requisito del permesso di soggiorno di durata almeno annuale o del permesso di soggiorno per richiesta asilo, anche se di durata inferiore; fermo ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani. Il tribunale di Pescara dichiara il carattere discriminatorio per motivi nazionali della condotta tenuta dalla Regione
Abruzzo, e per essa dalla Giunta Regionale.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Pescara | PE | Abruzzo | Asgi | Discriminazioni | |||
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Ordinanze, bandi, delibere | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
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