21-03-2020, Roma(RM) - Lazio
Un richiedente asilo regolarmente soggiornante, in possesso della sola ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 4, co. 3, del d.lgs. 142/2015) si reca diverse volte presso le sedi di Poste Italiane Spa, esibendo il titolo di soggiorno e il codice fiscale, per richiedere l’apertura del conto corrente di base, ma gli viene sempre opposto un rigetto per inidoneità del titolo di soggiorno. Nel dicembre 2020, il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza n. 64733/2020, stabilisce che il rifiuto opposto da Poste Italiane spa costituisce discriminazione, in quanto il richiedente, privo della possibilità di aprire un conto corrente di base, si trova nell’impossibilità concreta di esercitare un’attività lavorativa retribuita e di condurre una vita dignitosa, non potendo nemmeno accedere ai contributi statali o regionali previsti per l’emergenza pandemica, con possibile ulteriore pregiudizio in ordine alla possibilità di accoglimento della domanda di protezione internazionale, sicché le Poste Italiane Spa devono immediatamente cessare la condotta discriminatoria consentendo l’apertura di un conto corrente di base.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Roma | RM | Lazio | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Origini nazionali o etniche | Pubblici esercizi | Gruppi non partitici e di privati cittadini | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Giovane 18-29 anni | Migranti e Richiedenti asilo | Società |