20-05-2019, Minerbio(BO) - Emilia-Romagna
Una cittadina straniera, in Italia dal 2013, presenta all’Ufficio Anagrafe del Comune una richiesta di iscrizione anagrafica presso l’immobile in cui ha dimora abituale. Pochi giorni dopo, il Comune le notifica l’irricevibilità della domanda, poiché “ai sensi dell’art. 13 c1-bis del D.L. 113/2018”, il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo non costituisce titolo per l’iscrizione stessa. La donna chiede al Tribunale di Bologna di accertare il carattere discriminatorio del rigetto perché lesivo dei suoi diritti, proponendo un ricorso ex art. 700 c.p.c.. Il giudice, con ordinanza n. 387 del 17 febbraio 2020, accoglie il ricorso, poiché sussiste il diritto all’iscrizione anagrafica dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, alla luce di una piena equiparazione tra i titolari di tale permesso e tutti gli altri cittadini stranieri (e i cittadini italiani), essendo soltanto venuta meno la procedura semplificata o accelerata (cioè l’automatica iscrizione del richiedente asilo, per effetto della sua condizione di ospite nei centri di cui agli artt. 9, 11 e 14, in base alla sola comunicazione del responsabile della convivenza e anche a prescindere dal decorso del termine di 3 mesi previsto dal TU Immigrazione.).
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Minerbio | BO | Emilia-Romagna | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Altri provvedimenti | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Impiegati nella pubblica amministrazione | Adulto 30-65 anni | Migranti e Richiedenti asilo | Istituzioni |