19-04-2010, Trieste(TS) - Friuli-Venezia Giulia
Il comune indice un bando di concorso per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni, previsti dall'art. 12 della L.r. del FVG n. 6/2003, subordinandoli al requisito di anzianità di residenza decennale in Italia (art. 4 e 5 della legge regionale Fvg n. 18/2009). Diciassette cittadini di nazionalità rumena presentano un ricorso a seguito della loro esclusione nelle graduatorie. Con l'ordinanza del 24 novembre 2012 (R.G. 64/2012), il giudice del Tribunale di Trieste dichiara la natura discriminatoria del comportamento messo in atto da Comune di Trieste. Il giudice accoglie, così, il ricorso, riconoscendo che il requisito di anzianità di residenza costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento dell'Unione europea, e obbliga il Comune di Trieste e la Regione FVG, in via solidale, a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di cui avrebbero beneficiato, se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria per l'applicazione del criterio discriminatorio.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Trieste | TS | Friuli-Venezia Giulia | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Altri provvedimenti | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Impiegati nella pubblica amministrazione | Adulto 30-65 anni | rumena | Istituzioni |