18-01-2023, L'Aquila(AQ) - Abruzzo
La Corte di Appello de L’Aquila conferma la condanna in primo grado nei confronti del Comune de L’Aquila: costituisce discriminazione il comportamento consistente nell’aver richiesto in un bando come requisito per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, anziché la titolarità di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 o in subordine di un permesso di soggiorno di almeno 2 anni ex art. 40, comma 6 TU. Il Comune è tenuto quindi a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli appellanti e a non inserire più nei bandi futuri tale requisito. La vicenda risale al 2018, quando una cittadina italiana sposata con un cittadino marocchino, titolare di una carta di soggiorno come familiare di cittadino UE, aveva presentato domanda di assegnazione di un alloggio pubblico ma si era vista respingere la domanda perché il marito era privo di “permesso di soggiorno di lungo periodo”, mentre il bando (come anche i bandi emessi nel 2019 e 2020) prevedeva che tutti componenti del nucleo familiare fossero titolari del permesso di lungo periodo.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
L'Aquila | AQ | Abruzzo | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Ordinanze, bandi, delibere | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
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