17-07-2025, Milano(MI) - Lombardia
Il Tribunale di Milano dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 co. 6 TUI e dell’art. 22 comma 1 lett. a) della legge della Regione Lombardia per contrasto con l’art. 3 co. 1 e 2 Cost., “nella parte in cui prevedono, tra i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica richiesti agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, quello dell’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.” La pronuncia nasce a seguito del ricorso presentato da una cittadina algerina e da un cittadino egiziano, invalido al 100%, esclusi dalle graduatorie per l’accesso agli alloggi pubblici gestiti da ALER Milano, per la mancanza del requisito di esercizio di una regolare attività lavorativa subordinata o autonoma. Il Tribunale, quindi, sospende il giudizio e trasferisce gli atti alla Corte Costituzionale.
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