15-07-2019, Boltiere(BG) - Lombardia
Un richiedente asilo camerunense fa istanza di iscrizione anagrafica al Comune, che tuttavia la dichiara irricevibile (perché titolare di un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo). Con un ricorso ex art.700 c.p.c., il ricorrente chiede al Tribunale di Bergamo l’accertamento del diritto alla residenza, lamentando la violazione di un suo diritto soggettivo e l’esistenza di un pregiudizio irreparabile. Con l’ordinanza 8772/2019 del 14/01/2020, il Tribunale di Bergamo accoglie il ricorso, poiché sussiste il diritto all’iscrizione anagrafica del titolare del permesso per richiesta asilo. Si tratta di un diritto di rilevanza costituzionale, considerando che alla residenza anagrafica è normalmente ricollegata anche la possibilità di esercitare concretamente molti diritti fondamentali che, secondo l’interpretazione consolidata della Corte, spettano a tutti gli individui senza distinzioni di cittadinanza. Inoltre la mancata iscrizione si pone in violazione, oltre che dell’art. 3 Cost, dell’art 6 co. 7 del T.U. immigrazione.
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