15-09-2019, Lecce(LE) - Puglia
Un richiedente asilo richiede l’iscrizione all’anagrafe. L’ufficio competente rigetta l’istanza in virtù della nuova normativa disciplinante la materia. Il richiedente asilo presenta un ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Lecce. Il giudice, con ordinanza n. 5330/2019 del 4 luglio, accoglie la richiesta e ordina al sindaco di procedere all’iscrizione del ricorrente al registro anagrafe del comune. Secondo il giudice, sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora ai fini dell’accertamento del diritto del richiedente asilo all’iscrizione anagrafica poiché: quanto al fumus, l’art. 4 co. 1 bis d.lgs. 142/2015 così come modificato dal d.l. 113/218, si inserisce nel quadro normativo abrogando la modalità semplificata di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo ex art. 5 bis d.lgs. 142 e chiarendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce documento di riconoscimento, ma non costituisce di per sé “titolo” per l’iscrizione automatica; quanto al periculum, sussiste il rischio di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, poiché vi è fondato motivo di temere che la mancata iscrizione anagrafica impedirebbe all’istante di esercitare diritti di rilievo costituzionale.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Lecce | LE | Puglia | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Altri provvedimenti | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Impiegati nella pubblica amministrazione | Giovane 18-29 anni | Migranti e Richiedenti asilo | Istituzioni |