15-02-2020, Sori(GE) - Liguria
Una ragazza 27enne nigeriana, dopo la fine del progetto di accoglienza a Riace, si sposta a Sori. Dopo aver dato alla luce un figlio, decide di registrarsi all'ufficio anagrafe. Tuttavia, l’ufficio, seguendo la nuova norma secondo la quale "il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica", rigetta la domanda. La donna, ritenendosi discriminata, presenta un ricorso ex art. 700 c.p.c. e il Tribunale di Genova le dà pienamente ragione: il giudice dispone l'accoglimento totale della sua richiesta (rg 2365/2019 del 22 maggio) e ordina al primo cittadino di Sori l'immediata iscrizione nel registro anagrafico. Il giudice spiega che sussiste il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo poiché, per ottenere tale iscrizione, è sufficiente dimostrare la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi e, se cittadino extra UE, la regolarità del soggiorno in Italia, come espressamente stabilito dalla legge anagrafica n. 1228/1954 e dal “regolamento anagrafico” DPR n. 223/1989, essendo stato abrogato l’istituto della convivenza anagrafica che prevedeva l’automatica iscrizione presso il centro di accoglienza in cui era ospitato il richiedente asilo (art. 5 bis d.lgs. 142/2015).
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