15-01-2016, Castano Primo(MI) - Lombardia
L’Associazione Culturale Madni, volta a mantenere e valorizzare le tradizioni culturali dei paesi di origine dei musulmani residenti nel territorio e a rafforzare il legame con i cittadini locali, ottiene un permesso edilizio al fine di adibire un complesso immobiliare ad attività di culto. In seguito, tale permesso viene annullato d’ufficio dal Comune con determinazione del 13 marzo 2017. Motivo: l’intervento edilizio, essendo preordinato alla realizzazione di un’attrezzatura religiosa ai sensi della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, avrebbe richiesto la preventiva approvazione del piano delle attrezzature religiose (il PAR, ndr), di cui invece il Comune ha ritenuto di non dotarsi. L’associazione impugna l’annullamento d’ufficio e chiede il risarcimento del danno. Con sentenza non definitiva del 3 agosto 2018, iscritta al reg. ord. n. 159 del 2018, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi», per contrasto con gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione. La Corte Costituzionale, con la sentenza 254 del 5 dicembre 2019, accoglie le questioni sollevate dal TAR Lombardia e annulla due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica regionale (L. 12/2005) dalla legge regionale della Lombardia n. 2 del 2015. La norma censurata, ostacolando la programmazione delle attrezzature religiose da parte dei comuni (a loro volta condizionati nell’esercizio della loro autonomia amministrativa in materia urbanistica, su cui, da ultimo, sentenza n. 179 del 2019), determina una forte compressione della libertà religiosa (che può addirittura spingersi fino a negare la libertà di culto), senza che a ciò corrisponda alcun reale interesse di buon governo del territorio. La previsione ad opera della legge regionale della necessaria e inderogabile approvazione del PAR unitamente all’approvazione del piano che investe l’intero territorio comunale (il PGT o la sua variante generale) è dunque ingiustificata e irragionevole, e tanto più lo è in quanto riguarda l’installazione di attrezzature religiose, alle quali, come visto, in ragione della loro strumentalità alla garanzia di un diritto costituzionalmente tutelato, dovrebbe piuttosto essere riservato un trattamento di speciale considerazione.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Castano Primo | MI | Lombardia | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Leggi e proposte di legge | Appartenenza religiosa | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Impiegati nella pubblica amministrazione | Musulmani | Istituzioni |