12-06-2019, Sesto S. Giovanni(MI) - Lombardia
Due cittadini stranieri vengono cancellati dalla graduatoria per il 22^ bando di Edilizia Residenziale Pubblica per asserita insufficienza della documentazione attestante l’inesistenza di proprietà di abitazione adeguata nel paese di origine. Con l’aiuto di Asgi, i due propongono ricorso chiedendo ai giudici di accertare e dichiarare la natura discriminatoria del provvedimento in ragione della nazionalità e di condannare il Comune a cessare il comportamento discriminatorio e a rimuoverne gli effetti, e pertanto a reinserire i ricorrenti nella medesima posizione in graduatoria che gli stessi avevano prima della cancellazione. Con ordinanza RG n. 5916/2019 del 9 dicembre 2021, il tribunale di Monza afferma che sussiste il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione in capo al cittadino straniero che si veda escluso dalla graduatoria per l’accesso agli alloggi ERP, a causa della illegittima domanda di documenti non richiesti al cittadino italiano comprovanti la “impossidenza” di immobili all’estero, qualora il giudizio si concluda allorché l’inserimento in graduatoria non è più possibile per avere la stessa cessato ogni efficacia; a tal fine non osta il fatto che il richiedente non abbia subito un effettivo danno patrimoniale.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Sesto S. Giovanni | MI | Lombardia | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Tipologia autore | Gruppi | Attori istituzionali |
Ordinanze comunali | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Impiegati nella pubblica amministrazione | Adulto 30-65 anni | Migranti e Richiedenti asilo | Istituzioni |