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Cronache di ordinario razzismo

Cronache di ordinario razzismo

Cronachediordinariorazzismo.org è un sito di informazione, approfondimento e comunicazione specificamente dedicato al fenomeno del razzismo curato da Lunaria in collaborazione con persone, associazioni e movimenti che si battono per le pari opportunità e la garanzia dei diritti di cittadinanza per tutti.

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11-10-2018, Scandicci(FI) - Toscana

Fonte: Asgi | Area: Istituzioni
Un cittadino straniero richiedente asilo presenta istanza di iscrizione anagrafica ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 c. 7 D.lgs. 286/1998. In data 13/11/2018, il responsabile dell’Ufficio demografico comunica via mail di “non poter accettare la richiesta di residenza in base al DL 4 ottobre 2018 decorrenza 5/10/2018 lettera C”. Il richiedente asilo presenta un ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Firenze per ottenere l’iscrizione anagrafica. Con ordinanza del 18 marzo 2018, il Tribunale accoglie il ricorso e dispone l’immediata iscrizione del richiedente asilo nel Registro anagrafico del Comune. Il giudice stabilisce che «ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante, in quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda di asilo», autorizzandolo di fatto a presentare legittima domanda di iscrizione all’anagrafe e ad ottenerla. In data 12 aprile 2019, il Ministero dell’Interno notifica un reclamo contro tale ordinanza, ex. art. 669- terdecies c.p.c., sostenendo l’impossibilità di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo in anagrafe e l’erroneità della decisione, anche alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 15/10/2018. Il Comune rimane contumace, mentre si costituisce il richiedente asilo eccependo l’inammissibilità del reclamo e riproponendo la questione della manifesta incostituzionalità della norma. Con ordinanza n. 4571/2019 del 27 maggio, il Tribunale di Firenze dichiara inammissibile il reclamo del Ministero e lo condanna a rifondere allo Stato le spese del procedimento. Secondo i giudici, il Viminale non è “legittimato” ad impugnare il provvedimento, per il fatto che non è intervenuto nel giudizio di primo grado.
Comune Provincia Regione Fonte Atti Violenze verbali Propaganda Manifestazioni Razziste
Scandicci FI Toscana Asgi Discriminazioni
Violenze fisiche Danni proprietà Discriminazioni istituzionali Moventi Ambiti Tipologia autore Gruppi Attori istituzionali
Altri provvedimenti Origini nazionali o etniche Rapporti con le istituzioni
Attori amministrativi Partiti Età attori Età vittime Genere vittima Gruppo Bersaglio Nazionalità Area
Impiegati nella pubblica amministrazione Giovane 18-29 anni Migranti e Richiedenti asilo Istituzioni

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