10-12-2024, Cremona(CR) - Lombardia
Il Tribunale di Cremona accoglie il ricorso di una cittadina non comunitaria cancellata dalla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio ERP, in quanto non in possesso del requisito di permesso biennale e attività lavorativa previsto dall’art. 40, comma 6 TUI. La norma è discriminatoria in quanto delinea un trattamento differenziato per le persone straniere titolari di permessi “di breve periodo”: mentre una persona disoccupata con cittadinanza italiana può accedere alle case popolari a prescindere dalla propria situazione lavorativa, una persona straniera disoccupata con permesso di breve periodo non può. Con questa pronuncia del Tribunale, gli organi della Pubblica Amministrazione hanno l’obbligo di disapplicare questa norma.
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