20-07-2020, Bergamo(BG) - Lombardia
Una cittadina nigeriana fa ricorso all’INPS presso il Tribunale di Bergamo, dopo che le viene respinta la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. La donna chiede “l’accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall’INPS e la cessazione della discriminazione, oltre alla condanna dell’ente al pagamento del Rdc e al risarcimento del danno”. Il Tribunale di Bergamo solleva una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina del reddito di cittadinanza, dato che tra i requisiti richiesti per gli stranieri occorre il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», escludendo così i titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno. “Il giudice a quo ritiene che il reddito di cittadinanza rientri “nell’alveo dei diritti essenziali” e lamenta la violazione degli articoli 2, 3, 31, 38 Cost. e dell’art. 117 c. 1 Cost. in relazione all’articolo 14 CEDU e agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE)”. La Corte costituzionale, nel gennaio 2022, con la sentenza n. 19, dichiara “non irragionevole” il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo, ottenibile da chi soggiorna regolarmente in Italia da almeno cinque anni, e in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
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Altri provvedimenti | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Giovane 18-29 anni | Migranti e Richiedenti asilo | nigeriana | Istituzioni |