01-03-2022, Foggia(FG) - Puglia
Asgi riporta due pronunce del Tribunale di Foggia contro la condotta discriminatoria dell’INPS nei confronti dei richiedenti asilo che fanno domanda per la disoccupazione agricola. L’INPS, infatti, ha rigettato numerose domande di disoccupazione agricola di braccianti stranieri assunti a tempo determinato, sul presupposto dell’assenza di valido titolo di soggiorno a copertura del biennio assicurativo di riferimento per accedere alla prestazione. L’Ente rigetta le domande, sostenendo che il relativo permesso di soggiorno equivale ad un permesso di soggiorno per lavoratori stagionali. Il Tribunale “ha censurato l’erronea sovrapposizione operata dall’Inps tra permesso per lavoro stagionale e “permessi di durata inferiore ai nove mesi” (tra cui i permessi di soggiorno per richiesta asilo, considerati anch’essi “permessi brevi”). Si chiarisce che, al di là della durata e della supposta “brevità” dei titoli di soggiorno, solo i permessi di soggiorno per lavoro stagionale non sono coperti dalla disoccupazione e dai trattamenti di famiglia (ex art. 25, comma 1 e 2, d.lgs. 286/1998) e, pertanto, i permessi di soggiorno per richiesta asilo (previsti invece dal d.lgs. 142/2015) consentono l’accesso a tali forme di sostegno al reddito”.
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