04-10-2011, Trieste(TS) - Friuli-Venezia Giulia
Il tribunale di Trieste, con un'ordinanza del giudice del lavoro dell'1 luglio 2011 (R.G. n. 408/11), accoglie il ricorso presentato da un'infermiera di nazionalità colombiana, coniugata con un cittadino italiano, per l'esclusione dalle procedure concorsuali indette dall'Azienda Sanitaria n. 1 triestina per l'assunzione di infermieri professionali (B.U.R. FVG dd. 06.04.2011). L'Azienda Sanitaria Triestina aveva indicato nel bando che non avrebbe ammesso alla procedura concorsuale infermieri con cittadinanza non comunitaria. Il giudice del lavoro condivide, quindi, il parere espresso sull'argomento da Asgi e Unar, e respinge il reclamo dell'Azienda per i Servizi Sanitari, ritenendo che non si può condividere l'orientamento espresso dalla Cassazione nel noto precedente della sentenza n. 24170/2006, secondo il quale gli infermieri non comunitari possono ritenersi titolari di un "diritto soggettivo" ad essere ammessi al Pubblico impiego limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
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