01-06-2021, Milano(MI) - Lombardia
Con ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/2011, 44 TU Immigrazione e 702 bis c.p.c., APN – Avvocati per Niente ONLUS e ASGI agiscono in giudizio nei confronti della Regione Liguria affinché il tribunale accerti e dichiari il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione, consistente nell’aver previsto, per i cittadini non comunitari, per l’accesso alla misura economica di euro 350.00 come regolata dalla delibera regionale n. 1106/2006 e smi, il requisito della titolarità del permesso di lungosoggiorno UE. I ricorrenti riferiscono di aver segnalato tale illegittima previsione sia alla Regione sia ai Comuni sia alle ASL con lettera del 27/11/2020 cui ha risposto la sola ASL 4. Il tribunale di Milano, con ordinanza RG n. 4839/2021 del 01/12/2021, decide che costituisce discriminazione la condotta tenuta dalla Regione Liguria che deve riaprire i termini per la presentazione delle domande per un periodo di almeno tre mesi, consentendo la presentazione delle domande a chi non l’aveva fatto in precedenza nonché pubblicare l’ordinanza sulla home page del sito istituzionale.
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