Con due sentenze, la Corte Costituzionale interviene sull’accesso all’assistenza sociale dei cittadini di origine straniera, e dichiara l’illegittimità di due leggi, una della Regione Calabria e una della Provincia di Bolzano.
Nella sentenza n.4/2013 depositata il 18 gennaio scorso, la Consulta definisce “irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza” la legge della Regione Calabria in materia di Fondo per la non autosufficienza.
Secondo la legge – datata 20 dicembre 2011 – “i cittadini extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, devono essere in possesso di regolare carta di soggiorno”: un requisito che la Consulta definisce “un elemento di distinzione arbitrario”, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto “’non è possibile presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch’essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante”.
Un riferimento, quello alla carta di soggiorno, che la Corte ritiene inoltre ”inattuale”, dato che dall’8 gennaio 2007 la stessa è stata sostituita con il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.
Sempre il 18 gennaio, con la sentenza n.2/2013 la Corte dichiara l’illegittimità della legge n. 12 del 2011 della Provincia autonoma di Bolzano, contro la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva presentato ricorso.
Anche in questo caso, si evidenzia una violazione dell’art.3 della Costituzione. Secondo la norma provinciale, l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale per i cittadini stranieri era subordinata alla residenza stabile nel territorio regionale o provinciale, per un periodo di almeno cinque anni. Un requisito che secondo la Consulta produrrebbe “una disparità di trattamento”, in quanto “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari […] non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio”.
Lo stesso vale per l’accesso alle “agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano”, e alle “prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario”: anch’esse legate a una stabile residenza quinquennale, sono state ugualmente giudicate incostituzionali, per violazione degli articoli 3 (principio di ragionevolezza e uguaglianza) e 34 (diritto allo studio).