12-01-2024, Perugia(PG) - Umbria
Il Tribunale di Perugia dichiara il carattere discriminatorio della decisione con cui l’Inps ha negato la pensione di inabilità a una persona di origine straniera o meglio dopo averne limitato “la durata al 30.4.2022 perché il permesso di soggiorno che il suddetto aveva conseguito per il periodo successivo aveva una durata inferiore all’anno.” Il ricorrente è insorto contro questa determinazione in quanto discriminatoria poiché, “a suo dire, l’ordinamento non contempla limitazioni alla fruizione di prestazioni assistenziali e previdenziali nei riguardi di stranieri a condizione che costoro siano regolarmente soggiornanti nel nostro paese per periodi apprezzabili, dovendosi escludere le sole autorizzazioni ai soggiorni di breve durata.” Il Tribunale condanna l’Inps a ripagare la pensione da quando è stata interrotta e a pagare le spese di lite.
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