Legge n.645
La legge (nota come legge Scelba) interviene a dare attuazione alla XIIa disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. La legge stabilisce che “si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista” (Art.1). E’ prevista la pena della reclusione da cinque a dodici anni per chi promuove e dirige associazioni e movimenti antifascisti e la reclusione da due e cinque anni per chi partecipa a tali organizzazioni (Art. 2) di cui sono previsti lo scioglimento e la confisca dei beni per ordine del Ministero degli Interni (Art.3). I reati di apologia di fascismo, di istigazione e di reiterazione delle sue pratiche sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e da una pena pecuniaria; la reclusione passa da uno a tre anni se “il fatto riguarda idee o metodi razzisti” e da tre a cinque anni se i reati sono commessi a mezzo stampa (art.4). Anche le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista in pubblico sono punite con la reclusione sino a tre anni (Art.5).
La legge Scelba è stata successivamente modificata dalla legge n.152 del 1975[1] che ha dimezzato le pene pecuniarie in essa previste e dalla legge 205 del 1993 (legge Mancino).
[1] Legge 22 maggio 1975 n.152 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1975 n. 136.