La Costituzione italiana all’Art.2 sancisce un principio generale di tutela dei diritti fondamentali della persona laddove prevede che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
L’Art. 3 della Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Benché la dottrina non esprima in merito un orientamento univoco, una lettura sistematica del testo costituzionale consente di interpretare la nozione di “cittadini” ai quali l’Art.3 riconosce il diritto all’eguaglianza e alla non discriminazione come riferita a tutte le persone che risiedono in Italia indipendentemente dalla loro nazionalità.
Fonte: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/pdf/Costituzione.pdf