08-05-2019, Brescia(BS) - Lombardia
Un ragazzo titolare dello status di rifugiato deposita una domanda per il reddito di cittadinanza, ma la sua richiesta viene “sospesa” in attesa di “risposta del paese di origine del cittadino”. Un’ulteriore richiesta, inviata all’Inps il 29 luglio 2019 a mezzo pec, rimane senza risposta. Con ricorso depositato il 28 agosto 2019, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il giovane rifugiato chiede di accertare il suo diritto, in qualità di titolare dello status di rifugiato politico e in applicazione dell’art. 29 della Direttiva n. 2011/95, all’esame della domanda di reddito di cittadinanza alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza n. 5463/2019 del 27/09/2019, dichiara cessata la materia del contendere poiché nelle more del procedimento, l’Inps ha sbloccato la domanda ammettendo che, i titolari di status di rifugiato, non hanno l’onere di produrre alcuna documentazione proprio in ragione del loro titolo di soggiorno. L’Inps è stato tuttavia dichiarato soccombente virtualmente e deve rifondere le spese anticipate dai difensori per non aver dato riscontro alla richiesta inviata dai legali tramite posta certificata.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
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